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Passaporti

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento, valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano. A domanda dell’interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l’indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge 1185/67). Il suo rilascio/rinnovo è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.
Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida. Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Consolare di riferimento con la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
  • precedente passaporto o, in caso di primo rilascio, altro documento d’identità da cui si evinca la firma;
  • due fotografie recenti: a colori, con sfondo bianco e vista frontale, senza ombre e riflessi e senza montature di occhiali particolarmente vistose;
  • il permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione;
  • l’atto di assenso dell’altro genitore in caso di figli minori.

E’ infine necessario portare effettuare il pagamento del libretto e dell’imposta di bollo.

I cittadini italiani residenti in nella circoscrizione consolare, regolarmente iscritti all’AIRE e in possesso di un passaporto rilasciato da questa autorità consolare potranno ottenere il rilascio/rinnovo del proprio passaporto immediatamente. Per i passaporti emessi da altre autorità (Questura o altro Consolato) occorre invece attendere il “nulla osta” dell’Ufficio che ha emesso il passaporto.

 

RILASCIO DI PASSAPORTI A MINORI

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 135/2009, non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore, del tutore o di altra persona autorizzata ad accompagnarli. Tutti i minori dovranno quindi essere muniti di un passaporto individuale, la cui validità è differenziata in base all’età:
  • 3 anni per i minori da zero a tre anni;
  • 5 anni per i minori da tre a diciott’anni.

Per i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori (o chi ne fa le veci) oppure che venga menzionato, sul passaporto o su una dichiarazione ad hoc, il nome della persona, ente o compagnia di trasporto cui il minore è affidato. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.

Per il rilascio del passaporto, il minore deve presentarsi all’Ufficio consolare con la seguente documentazione:

  • formulario firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con l’atto di assenso dell’altro;
  • due foto uguali, frontali, a colori.

Occorre infine effettuare il pagamento del libretto e dell’imposta di bollo.

Se uno genitori rifiuta di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne, occorre che il genitore consenziente si presenti all’Ufficio consolare con una lettera in cui si spiegano i motivi per cui l’altro genitore rifiuta di firmare l’atto di assenso. Tale lettera deve riportare anche l’indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente. Se le motivazioni del dissenso non risultano giustificate, il Console Generale, nella funzione di giudice tutelare può con apposito decreto autorizzare d’ufficio l’emissione del passaporto al minore o la sua iscrizione sul passaporto del genitore.

 

FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO

Per gli italiani residenti all’estero occorre presentarsi all’Ufficio consolare con la seguente documentazione:

  • denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale Autorità di Polizia;
  • documento di riconoscimento valido con fotografia;
  • permesso di soggiorno o giustificativo dell’effettivo domicilio nella circoscrizione.

Per gli italiani temporaneamente all’estero, qualora si trovino in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere il “nulla osta” alla Questura o al Consolato che ha emesso il documento, l’Ufficio consolare può rilasciare un “Documento di Viaggio di Emergenza (Emergency Travel Document – ETD)” con validità per il solo viaggio di rientro in Italia o in altro Paese di residenza. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

  • denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale Autorità di Polizia;
  • 2 fotografie uguali, frontali, a colori;
  • un documento di riconoscimento;
  • biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata (ove possibile).

 

DOPPI CITTADINI

Si ricorda che a chi dispone di entrambi i passaporti italiano e sudafricano, essendo in possesso di doppia cittadinanza, viene richiesto di lasciare il Sud Africa utilizzando il passaporto sudafricano. In aggiunta a quello sudafricano può essere esibito anche il passaporto italiano, per dimostrare che non si ha obbligo di visto. Per l’ingresso in Italia è invece richiesto l’uso del passaporto italiano.
Maggiori informazioni su Servizi consolari e Visti sono disponibili qui.
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025.