CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA PER L’ESPATRIO DAL 3 AGOSTO
A partire dal 3 agosto 2026 la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro.
Il DL 26/06/2026 n.108 ha introdotto alcune modifiche importanti:
– La Carta d’Identità Cartacea non scaduta può essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana e con i soggetti che erogano pubblici servizi, compresi i Consolati;
– I Comuni italiani in casi di urgenza possono emettere un documento d’identità provvisorio valido per l’espatrio, non rinnovabile, e con una validità non superiore a 6 mesi. Il documento potrebbe non essere accettato in alcuni Stati esteri: verifica i requisiti di ingresso su Viaggiare Sicuri.
Contatta il Consolato più vicino a te per conoscere le modalità di rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica: https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/ . Sono previsti appuntamenti dedicati per chi è sprovvisto di altri documenti.
Dal 1° giugno è possibile per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) richiedere la CIE anche presso ogni Comune italiano, come specificato dalla Legge 19 gennaio 2026, n.11. Ricordati di portare con te il Codice Fiscale!
COME RICHIEDERE LA NUOVA CIE
Requisiti
La CIE può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare di riferimento, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno (ANPR).
Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.
Validità temporale
La validità della carta d’identità varia a seconda all’età del titolare:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Modalità di richiesta
Per richiedere la carta d’identità elettronica occorre contattare l’Ufficio consolare di riferimento. Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all’Ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.
Si ricorda che l’iscrizione in AIRE è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.
Appuntamento e documentazione da presentare
All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti:
- 1 fototessera, conforme alla normativa ICAO;
- documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
- atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni (atto di assenso di entrambi genitori).
Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.
Il costo del documento è di:
- 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;
- 27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento.
Consegna della carta d’identità
La CIE viene stampata a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a partire dai 15 giorni dall’invio in produzione, e poi recapitata all’Ufficio consolare di riferimento, con tempi di consegna che possono variare a seconda dei Paesi di destinazione. Sarà cura dell’Ufficio consolare prendere contatti con i richiedenti per comunicare la disponibilità della nuova CIE.
Rinvenimento carte d’identità
Le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito. L’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:
- presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
- su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.
Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026.