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Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome e cognome, altro)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l’apposita sezione dedicata.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente. Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

  • al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
  • oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

  • istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
  • copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata (apostille) e tradotta da un traduttore giurato accreditato.

DIVORZIO

Per richiedere la trascrizione in Italia della sentenza di divorzio, occorrono i seguenti documenti:

  • SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO in originale ovvero COPIA AUTENTICATA dal Registrar della competente High Court – tradotta in italiano;
  • ACCORDO TRA LE PARTI – tradotto in italiano (se presente);
  • SUMMONS (Copia autenticata dal Registrar della competente High Court – tradotto in italiano (se presente);
  • PARTICULARS OF CLAIM, copia autenticata dal Registrar della competente High Court – tradotto in italiano (se presente);
  • DICHIARAZIONE DEL TRIBUNALE competente che si tratta di sentenza passata in giudicato – tradotto in italiano;
  • APOSTILLE ai sensi della Convenzione dell’Aja del 05.10.1961, eseguita dal Tribunale competente;
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (allegato n. 1) e copia del documento di identità del richiedente.

Le traduzioni devono essere eseguite da un traduttore giurato. Dopo la ricezione e la verifica dei documenti prodotti saranno fornite le istruzioni sulla legalizzazione della firma del traduttore giurato e il pagamento dei relativi diritti consolari.

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025.