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Riconoscimento di figlio

Per riconoscimento di figlio naturale si intende il figlio, nato o nascituro, procreato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale. Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e si può effettuare anche se al momento del concepimento i genitori erano sposati con altra persona.

Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:

  • nell’atto di nascita;
  • davanti all’ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento;
  • in un atto pubblico redatto da un notaio;
  • in un testamento.

Per riconoscere il figlio che non ha ancora compiuto quattordici anni è necessario il consenso dell’altro genitore, che ha già effettuato il riconoscimento. Nel caso in cui il genitore che ha già effettuato il riconoscimento si opponga, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare ricorso davanti al tribunale dei minorenni. Per riconoscere il figlio che ha compiuto quattordici anni è necessario il suo consenso.

Per essere valido in Italia, il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile), deve essere contenuto in un atto debitamente apostillato presso il Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) sudafricano e tradotto in italiano. Il riconoscimento di figlio può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

Qualora l’atto di riconoscimento straniero non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà a integrare l’atto di nascita da trascrivere. Entrambi i genitori dovranno recarsi presso l’Ufficio consolare e, se il minore ha compiuto il quattordicesimo anno di età, dovrà anch’esso presentarsi in Consolato per controfirmare l’atto. Non è richiesta la presenza dei minori di 14 anni.

PREREQUISITI:

  • che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano. I doppi cittadini dovranno esibire documento di identità italiano valido;
  • che i genitori siano maggiori di 16 anni. I genitori minori di anni 16 necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente;
  • assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento;
  • comprensione della lingua italiana. In caso di mancata conoscenza della lingua italiana, si attua la procedura di cui agli 54 e 55 L. 16.02.1913, n. 89;
  • assenso (firma) del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio (solo nel caso di riconoscimento tramite atti separati);
  • assenso (firma) del figlio che viene riconosciuto (solo nel caso di figli maggiori di 14 anni).

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025.