Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani. La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita. maggiori approfondimenti sono disponibili qui.
REGISTRAZIONE DELLA NASCITA
Alla luce della nuova normativa, l’Ufficio consolare deve verificare preliminarmente se sussistono le condizioni per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore. Infatti, il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano (iure sanguinis), salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- Il minore non ha né può avere un’altra cittadinanza. E’ il caso di un minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applica questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero). Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio/a. Se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (cioè dal giorno successivo alla prestazione del giuramento). Non rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero. Se il genitore è cittadino italiano per nascita, il momento a partire dal quale è possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia è quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze. Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare questo Ufficio consolare.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore non deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze. Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare questo Ufficio consolare.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte. In tal caso, si dovrà verificare se sia possibile far acquistare la cittadinanza per “beneficio di legge” ai propri figli minori, rendendo l’apposita dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74/2025 e 1, co. 1-ter del D.L. 36/2025.
Maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” in favore di minori sono disponibili qui.
NB. La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune. Farà fede la mail certificata che l’Ufficio Stato Civile avrà trasmesso al Comune.
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:
- residenza nella circoscrizione di questo Ufficio consolare.
- cittadinanza italiana e iscrizione AIRE per almeno un genitore.
- precedenti matrimoni o divorzi registrati in Italia
- indirizzo di residenza aggiornato: l’indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta deve corrispondere all’ultimo indirizzo di residenza comunicato all’Ufficio consolare. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (Il portale dei servizi consolari).
CASO PARTICOLARE: Maternità surrogata
La “maternità surrogata” è una pratica assolutamente legale in alcuni Paesi, ma vietata in Italia dalla Legge 40 del 19 febbraio 2004. Questa legge è stata recentemente modificata prevedendo, all’art.12 comma 6, che le pene previste in caso di violazione della stessa si applicano alle condotte compiute dal cittadino italiano anche se poste in essere in territorio estero.
Questo Ufficio consolare, nel caso in cui gli venga richiesto di inviare al Comune in Italia l’atto di nascita relativo a un bambino nato con tale pratica, è tenuto a procedere con la richiesta di trascrizione al Comune, comunicando le particolari condizioni della nascita e, nel contempo, è obbligato a segnalare l’ipotesi di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio. Si richiama pertanto l’attenzione degli interessati sulle possibili conseguenze derivanti dalla violazione dell’ordinamento italiano.