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Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

2. Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

3. Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi. NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:

  • PLIDA della Società Dante Alighieri;
  • CertIt dell’Università Roma Tre;
  • CILS dell’Università per stranieri di Siena;
  • CELI dell’Università per stranieri di Perugia;
  • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria.

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi per lungo soggiornante CE sono equiparati a quelli UE, ai fini linguistici, solo se rilasciati dolo il 09/12/2010. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
  • coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana.
  • i soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.

Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025.