﻿{"id":2438,"date":"2025-10-28T14:14:13","date_gmt":"2025-10-28T13:14:13","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpretoria.esteri.it\/?page_id=2438"},"modified":"2025-10-30T11:31:51","modified_gmt":"2025-10-30T10:31:51","slug":"riconoscimento-di-figlio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpretoria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/riconoscimento-di-figlio\/","title":{"rendered":"Riconoscimento di figlio"},"content":{"rendered":"<p>Per riconoscimento di figlio naturale si intende il figlio, nato o nascituro, procreato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale. Il riconoscimento pu\u00f2 essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e si pu\u00f2 effettuare anche se al momento del concepimento i genitori erano sposati con altra persona.<\/p>\n<p>Il <strong>riconoscimento dei figli naturali <\/strong>pu\u00f2 essere fatto:<\/p>\n<ul>\n<li>nell\u2019<strong>atto di nascita<\/strong>;<\/li>\n<li>davanti\u00a0<strong>all\u2019ufficiale di stato civile\u00a0<\/strong>con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento;<\/li>\n<li>in un atto pubblico redatto da un\u00a0<strong>notaio<\/strong>;<\/li>\n<li>in un\u00a0<strong>testamento<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per riconoscere<strong>\u00a0il figlio che\u00a0non\u00a0ha ancora compiuto quattordici anni<\/strong>\u00a0\u00e8 necessario il\u00a0<strong>consenso<\/strong>\u00a0<strong>dell\u2019altro genitore<\/strong>, che ha gi\u00e0 effettuato il riconoscimento. Nel caso in cui il genitore che ha gi\u00e0 effettuato il riconoscimento si opponga, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare ricorso davanti al <strong>tribunale dei minorenni<\/strong>. Per riconoscere il\u00a0<strong>figlio che ha compiuto quattordici anni<\/strong>\u00a0\u00e8 necessario il suo consenso.<\/p>\n<p>Per essere valido in Italia, il riconoscimento effettuato all\u2019estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro ordinamento (<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-primo\/titolo-vii\/capo-iv\/sezione-i\/art250.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_prec_dispositivo\">art. 250 e seguenti Codice civile<\/a>), deve essere contenuto in un atto debitamente apostillato presso il Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) sudafricano e tradotto in italiano.\u00a0Il riconoscimento di figlio pu\u00f2 risultare anche da una<strong> sentenza straniera<\/strong>\u00a0che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218\/1995, potr\u00e0 essere riconosciuta in Italia.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019atto di riconoscimento straniero non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sar\u00e0 necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l\u2019Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andr\u00e0 a integrare l\u2019atto di nascita da trascrivere. <strong>Entrambi i genitori dovranno recarsi presso l\u2019Ufficio consolare<\/strong> e, se il minore ha compiuto il quattordicesimo anno di et\u00e0, dovr\u00e0 anch\u2019esso presentarsi in Consolato per controfirmare l\u2019atto. Non \u00e8 richiesta la presenza dei minori di 14 anni.<\/p>\n<p><strong>PREREQUISITI:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano. I doppi cittadini dovranno esibire documento di identit\u00e0 italiano valido;<\/li>\n<li>che i genitori siano maggiori di 16 anni. I genitori minori di anni 16 necessitano dell\u2019autorizzazione del Tribunale competente;<\/li>\n<li>assenza di legami di parentela o affinit\u00e0 tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento;<\/li>\n<li>comprensione della lingua italiana. In caso di mancata conoscenza della lingua italiana, si attua la procedura di cui agli <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913;89\">54 e 55 L. 16.02.1913, n. 89<\/a>;<\/li>\n<li>assenso (firma) del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio (solo nel caso di riconoscimento tramite atti separati);<\/li>\n<li>assenso (firma) del figlio che viene riconosciuto (solo nel caso di figli maggiori di 14 anni).<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per riconoscimento di figlio naturale si intende il figlio, nato o nascituro, procreato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale. Il riconoscimento pu\u00f2 essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e si pu\u00f2 effettuare anche se al momento del concepimento i genitori erano sposati con altra persona. 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