﻿{"id":2406,"date":"2025-10-28T11:40:00","date_gmt":"2025-10-28T10:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpretoria.esteri.it\/?page_id=2406"},"modified":"2025-10-28T12:05:12","modified_gmt":"2025-10-28T11:05:12","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpretoria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p>Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all\u2019estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani. La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita. maggiori approfondimenti sono disponibili<strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\"><strong>qui<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REGISTRAZIONE DELLA NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>Alla luce della nuova normativa, l\u2019Ufficio consolare deve verificare preliminarmente se sussistono le condizioni per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore. Infatti, il<strong> minore nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0<strong>da un genitore cittadino italiano<\/strong>\u00a0<strong>non \u00e8 automaticamente cittadino italiano<\/strong> <em>(iure sanguinis)<\/em>,\u00a0<strong><u>salvo che ricorra\u00a0almeno una delle seguenti condizioni<\/u><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere un\u2019altra cittadinanza<\/strong>. E&#8217; il caso di un minore che acquista la cittadinanza straniera in<strong>\u00a0maniera del tutto automatica<\/strong>\u00a0(ad esempio\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0per trasmissione da uno dei genitori oppure\u00a0<em>iure soli<\/em>\u00a0per nascita in un Paese che applica questo principio)\u00a0oppure a seguito di una<strong> dichiarazione senza possibilit\u00e0 di diniego da parte delle autorit\u00e0 straniere competenti<\/strong>\u00a0(ad esempio \u201ccittadinanza per opzione\u201d prevista per i figli nati all\u2019estero).\u00a0<strong>Importante:\u00a0<\/strong>anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e il genitore cittadino italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio\/a. <\/strong>Se il genitore cittadino italiano <u>ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza<\/u>\u00a0deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi\u00a0<u>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/u> (cio\u00e8 dal giorno successivo alla prestazione del giuramento). Non rileva la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero. Se il genitore \u00e8 cittadino italiano <u>per nascita<\/u>, il momento a partire dal quale \u00e8 possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia \u00e8 quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e un genitore possiede\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana<\/strong>. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze. Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare questo Ufficio consolare.<strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e un nonno\/nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana. <\/strong>ATTENZIONE: Nel caso di nonno\/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0<strong>deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana<\/strong>. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze. Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare questo Ufficio consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le modifiche normative in materia di cittadinanza <strong>escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all\u2019estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte. <\/strong>In tal caso, si dovr\u00e0 verificare se sia possibile far acquistare la<strong> cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d <\/strong>ai propri figli minori, rendendo l\u2019apposita<strong> dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74\/2025 e 1, co. 1-ter del D.L. 36\/2025.<\/strong><\/p>\n<p>Maggiori informazioni sull\u2019acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d in favore di minori sono disponibili <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-beneficio-di-legge-art-4\/\">qui<\/a>.<\/p>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>NB. La richiesta di <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>primo passaporto<\/strong><\/span> potr\u00e0 essere presentata all\u2019Ufficio Passaporti\u00a0<u>solo dopo<\/u> che l\u2019Ufficio di Stato Civile avr\u00e0 trasmesso l\u2019atto di nascita al competente Comune. Far\u00e0 fede la mail certificata che l\u2019Ufficio Stato Civile avr\u00e0 trasmesso al Comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Per poter richiedere la registrazione della nascita, \u00e8 necessario soddisfare\u00a0<u>TUTTI i seguenti requisiti<\/u>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>residenza nella circoscrizione di questo Ufficio consolare<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>cittadinanza italiana e iscrizione AIRE<\/strong>\u00a0per almeno un genitore.<\/li>\n<li><strong>precedenti matrimoni o divorzi registrati\u00a0<\/strong>in Italia<\/li>\n<li><strong>indirizzo di residenza aggiornato<\/strong>:\u00a0l\u2019indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta deve corrispondere all\u2019ultimo indirizzo di residenza comunicato all&#8217;Ufficio consolare. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Il portale dei servizi consolari<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CASO PARTICOLARE: Maternit\u00e0 surrogata<\/strong><\/p>\n<p>La\u00a0 \u201cmaternit\u00e0 surrogata\u201d \u00e8 una pratica assolutamente legale in alcuni Paesi, ma <strong>vietata in Italia<\/strong>\u00a0dalla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2004;40~art12!vig=#:~:text=Chiunque%2C%20in%20qualsiasi%20forma%2C%20realizza,a%20un%20milione%20di%20euro.\">Legge 40 del 19 febbraio 2004<\/a>. Questa legge \u00e8 stata recentemente modificata prevedendo, all\u2019art.12 comma 6,\u00a0che le pene previste in caso di violazione della stessa si applicano alle condotte compiute dal cittadino italiano\u00a0<u>anche se poste in essere in territorio estero.<\/u><\/p>\n<p>Questo Ufficio consolare, nel caso in cui gli venga richiesto di inviare al Comune in Italia l\u2019atto di nascita relativo a un bambino nato con tale pratica, \u00e8 tenuto a <strong>procedere con la richiesta di trascrizione al Comune<\/strong>, comunicando le particolari condizioni della nascita e, nel contempo, \u00e8 obbligato a\u00a0<strong>segnalare l\u2019ipotesi di reato alla Procura della Repubblica<\/strong> competente per territorio. Si richiama pertanto l\u2019attenzione degli interessati sulle possibili conseguenze derivanti dalla violazione dell\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all\u2019estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani. 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